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Legge mille proroghe e novità di interesse lavoristico

Il decreto legge n. 248/07 è stato convertito in legge. Durante il percorso parlamentare la nuova disposizione legislativa ha assorbito anche il decreto legge 250/07 relativo alle norme sui cambi d'appalto nelle imprese di pulizia e sulla contrattazione integrativa nelle fondazioni lirico-sinfoniche. Ecco le novità alla luce di una prima lettura delle norme in materia di lavoro presenti nel testo.

29/02/2008
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Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del decreto legge 248/07, pur non ancora pubblicato, il cosiddetto “milleproroghe” è diventato legge. Palazzo Madama non ha apportato modifiche al testo licenziato dalla Camera. La crisi di governo e lo scioglimento del Parlamento hanno trasformato questo decreto in una sorta di "ultimo treno" della legislatura, arricchendolo di varie misure. Quì ci limitiamo solo a segnalare quelle che riguardano il mercato del lavoro.

In materia lavoristica vengono introdotte alcune novità che direttamente o indirettamente riguardano anche i settori della conoscenza a gestione “privata” che la FLC Cgil organizza. Queste saranno oggetto nei prossimi giorni di una più approfondita riflessione e valutazione da parte della CGIL e della stessa FLC Cgil. Con questa prima nota, redatta sulla base delle prime osservazioni fatte dal Dipartimento Politiche del Lavoro della CGIL, vogliamo solo segnalare i contenuti di queste novità riservandoci, ovviamente, di fornire un’analisi più dettagliata in un secondo momento.

Emersione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro

La CGIL, nelle passate settimane, aveva invitato il Governo a riaprire i termini per la stipula di accordi sull’emersione dal sommerso e di regolarizzazione di collaborazioni a progetto improprie. La richiesta era stata avanzata per consentire una loro applicazione più ampia e finalizzata ad avere un successo maggiore rispetto al passato, che non è stato certo soddisfacente in quei settori diversi dai call center. Come si ricorderà, nel caso dei comparti di competenza della FLC Cgil i processi di stabilizzazione avevano riguardato ben poche realtà aziendali, con particolare riferimento alla scuola non statale. Ora le nuove disposizioni consentono di riavviare una ulteriore campagna e di sottoscrivere, con le stesse modalità delle precedenti norme, accordi di emersione dal lavoro nero e di regolarizzazione delle collaborazioni a progetto. Gli accordi sono sottoscrivibili fino al 30 settembre 2008, e sono coperti dalle somme stanziate dalla finanziaria 2007 (pari a 320 milioni di Euro per le collaborazioni, 20 milioni per l’emersione).

Cooperazione

Viene sancito che ai soci lavoratori, allorquando si sia in presenza di più CCNL applicabili, deve essere riconosciuto un trattamento non inferiore a quanto disposto dai CCNL del medesimo settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Si tratta di una norma “anti contratti pirata”, ampiamente avversata in Parlamento da coloro che rappresentano gli interessi di associazioni firmatarie di contratti di sottotutela. Per quanto ci riguarda queste nuove disposizioni trovano la loro applicazione sia nei casi di affidamento in appalto di servizi, attività di nido e di scuola materna, da parte degli enti locali alle cooperative sociali sia nei casi di trasformazione aziendale o di ramo d’azienda con affidamento a cooperative la gestione del servizio.
Questa norma va applicata contestualmente alle altre misure in corso di implementazione (costituzione degli Osservatori, deposito e monitoraggio dei regolamenti interni specie per i riferimenti alle disposizioni per i soci, indirizzo conseguente dell’attività ispettiva, ecc.).

Cambi d’appalto

Anche questo fenomeno è assai diffuso nei settori della conoscenza. La norma è di portata universale, a differenza di quanto previsto originariamente dal D.L. 250/07, ed evita l’obbligo di dover attivare la procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge 223/91 a chi lavori in regime di appalto e sia oggetto di perdita dello stesso da parte dell’impresa e di contestuale subentro dell’impresa vincitrice. Questa ha l’ obbligo di farsi carico dell’occupazione e delle condizioni di lavoro preesistenti, salvo diversa specifica pattuizione sindacale.
In questo modo si evitano comportamenti truffaldini, quali l’iscrizione fittizia alla lista di mobilità dei lavoratori licenziati con riassunzione da parte dell’impresa vincitrice, che quindi beneficia delle riduzioni di costo del lavoro, che vengono anche fatte valere ai fini del prezzo offerto nella gara, oppure precedenti intese tra imprese fondate su questo presupposto. La norma è anche un sostegno indiretto affinché le contrattazioni collettive che ancora non contemplassero il principio della continuità occupazionale (o “clausola sociale”) lo acquisiscano rapidamente.

LSU

Purtroppo non è stato possibile utilizzare questo percorso parlamentare per introdurre la norma sull’accompagno alla pensione, per una incredibile fermezza delle Presidenze di Commissione e di Assemblea nel considerarla non coerente con il merito del provvedimento. Nello stesso provvedimento è stata invece ammessa la dilazione al 30 giugno 2008 dell’obbligo in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di definire con un decreto i punteggi di valutazione da attribuire a chi avesse in essere rapporti di lavoro flessibili con le Pubbliche Amministrazioni diversi dal contratto a tempo determinato o di collaborazione. Il combinato disposto di questa norma e della delega sul riordino degli incentivi all’occupazione, prevista dalla legge applicativa del Protocollo sul welfare, ci confermano la necessità di tenere alta la nostra battaglia, anche con il prossimo governo.

Roma, 29 febbraio 2008

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