FLC CGIL
Iscriviti alla FLC CGIL

https://www.flcgil.it/@3856715
Home » Attualità » Sindacato » Il testo del Decreto 180/2008 approvato dal Senato e il nostro commento

Il testo del Decreto 180/2008 approvato dal Senato e il nostro commento

Gli emendamenti e il provvedimento illustrati e commentati dalla FLC Cgil.

04/12/2008
Decrease text size Increase  text size
Vai agli allegati

Pubblichiamo in allegato il testo del Decreto 180/2008 approvato dal Senato nella versione emendata e, di seguito, un'illustrazione e il nostro commento degli emendamenti e del provvedimento. Come ricorderanno i nostri lettori, nel corso dell'audizione alla VII Commissione del Senato la FLC aveva chiesto significativi cambiamenti al decreto e l'inizio di un percorso di confronto ampio sui problemi di università, ricerca ed AFAM.

Roma, 4 dicembre 2008
____________________

Illustrazione e commento agli emendamenti apportati dal Senato al testo del Decreto 180/08.

Art. 1
c. 1: Nell’ambito del divieto di reclutamento per gli Atenei che hanno superato il 90% delle spese di personale, l’emendamento fa salvi, per le stesse Università, i concorsi a ricercatore previsti dalla Finanziaria 2007 e finanziati su base triennale con 20-40-80 milioni di euro, e i concorsi già espletati al momento dell’approvazione del decreto.

Il c. aggiunto 1 bis chiarisce che il costo del personale reclutato di cui sopra non incide sul tetto del 90% per il 2009.

Il c. 3, attraverso un esplicito riferimento alla L. 230 (legge Moratti), ribadisce la volontà/possibilità di assumere ricercatori a tempo determinato, istituzionalizzando la figura e creando una fattispecie che si pone oggettivamente in alternativa al ricercatore a tempo indeterminato.

Gli emendamenti ai commi 3, 4, 5, 6 sono aggiustamenti di forma o modifiche secondarie che non mutano nulla.

Viene inserito un c. 6 bis, che prevede una procedura pubblica di sorteggio delle commissioni di concorso. Il giudizio sul testo, relativamente alle procedure concorsuali, rimane lo stesso, e cioè di sostanziale non influenza sul nodo critico della concorsualità universitaria.

Il c. 7 prevede che i titoli dei candidati ricercatori siano illustrati e discussi davanti alla commissione.

Dopo il c. 8 sono inseriti due commi:
il c. 8 bis prevede che i docenti che non usufruiscono del biennio di trattenimento in servizio volontario al momento del pensionamento conservano l’elettorato attivo e passivo per le commissioni di concorso fino a 72 anni.
Il c. 8 ter stabilisce che le Università possono (non devono) prorogare al 31 gennaio 2009 i termini di presentazione delle domande per i concorsi ad ordinario e associato 2008 e per il reclutamento dei ricercatori.

Dopo l’art. 1 è inserito un 1 bis, che riforma la chiamata diretta di studiosi a) impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento b) stranieri operanti in Atenei italiani c) di chiara fama. Le procedure sono sostanzialmente le stesse. L’unica modifica rilevante è che sparisce il pur generoso tetto del 10% al numero delle chiamate; teoricamente da domani si possono coprire tutte le posizioni docenti per chiamata.

Art. 2
Al c. 2 i termini per le determinazione delle nuove modalità di ripartizione del FFO da parte del MIUR, che deve attribuire almeno il 7% del Fondo sulla base della qualità conseguita, sono spostati dal 31/12/2008 al 31/03/2009, e conseguentemente per il 2009 non si terrà conto della “qualità, efficienza ed efficacia delle sedi didattiche”.

Al c. 3 gli emendamenti si riferiscono alla copertura finanziaria dell’articolo e al prolungamento da due a tre anni del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).

Dopo l’art. 3 sono stati inseriti quattro nuovi articoli:
L’art. 3 bis istituisce l’Anagrafe nazionale dei docenti, contenente l’elenco nominativo delle pubblicazioni, aggiornata su base annuale.
L’art. 3 ter lega la corresponsione degli scatti biennali dei docenti all’effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche: in caso di mancata pubblicazione lo scatto si dimezza. La qualifica di “pubblicazione scientifica” viene definita da decreto del MIUR sentiti gli organi consultivi. A parte che in tutto il mondo l’autorevolezza scientifica è definita dalle comunità di riferimento e non dai decreti ministeriali, i docenti e ricercatori che nel triennio precedente non abbiano pubblicato sono esclusi dalle commissioni di concorso. La norma è palesemente una forzatura che non produrrà alcun beneficio all’attività di ricerca, ma solamente un’impennata del consumo di carta. Si moltiplicheranno le “pubblicazioni scientifiche” fatte tanto per fare, mentre coloro che sono impegnati in ricerche di più lunga durata saranno costretti ad inventarsi qualcosa per non essere penalizzati dal taglio degli scatti. Un approccio burocratico e non qualitativo al problema della produttività scientifica.
L’art. 3 quater stabilisce che ogni anno il Rettore presenta agli Organi di governo una relazione sui risultati di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico e sui finanziamenti ottenuti, relazione che viene resa pubblica sul sito dell’Ateneo. Il mancato adempimento può influire sul finanziamento. Benissimo la pubblicità e la trasparenza, ma è facile prevedere che il sistema universitario italiano si scoprirà improvvisamente molto migliore di quanto sembri, Non è certo con meccanismi di questo genere che si lega il finanziamento alla crescita della qualità.
L’art. 3 quinquies riguarda le Accademie e i Conservatori, e stabilisce che gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro cui attivare gli insegnamenti sono stabiliti dai decreti del MIUR. La norma appare di non facile comprensione, nelle sue conseguenze, e deriva dal contenzioso pendente davanti al TAR e al Consiglio di Stato sulla legittimità dei regolamenti didattici prodotti dal Ministero.

Complessivamente, il decreto non viene sostanzialmente cambiato dopo il voto del Senato, e resta il giudizio di sostanziale insufficienza da noi dato sul testo in ingresso che, in qualche caso, è addirittura peggiorativo delle norme della L. 133. Il blocco totale del reclutamento per gli Atenei sopra il 90%, infatti, e il correlato allargamento per gli altri dal 20 al 50% del turn-over farà sì che, per effetto dei tagli programmati e non corretti dal D. 180, nel 2010 gran parte delle Università sarà sopra il 90%; e conseguentemente non avrà neppure il 20% di turn-over previsto dalla L. 133.
La versione emendata al Senato salva dal blocco il reclutamento straordinario e i concorsi già espletati, ma contemporaneamente peggiora il testo con l’introduzione, in via operativa, della figura del ricercatore a tempo determinato. C’e da attendersi che gran parte del futuro reclutamento in accesso avverrà attraverso questa forma, introducendo quindi ulteriori elementi di precarietà in un universo già pulviscolare.

Le norme sulla concorsualità, come già detto, sono una mano di bianco sul muro sporco, una pura verniciatura ad un edificio fatiscente. Non c’è nessuna riforma, solo piccola manutenzione ad una macchina che avrebbe bisogno di essere completamente ridisegnata.

Viene invece modificata la norma per le chiamate dirette e per chiara fama rispetto alla Legge Moratti, che vengono completamente liberalizzate, senza tetti. Vedremo se il MIUR sarà garante del rispetto dell’uso limitato e ponderato di tale facoltà, o se si aprirà anche qui un’altra fonte di abusi. Grave e sbagliata la norma sull’obbligo di pubblicazioni, che certamente non contribuirà ad innalzare il livello della ricerca.

A fronte di un testo davvero povero, e peggiorativo dell’esistente, restano per intero i problemi della L. 133 e della Finanziaria: finanziamento, turn-over, Fondazioni, precariato. Restano per intero le ragioni del contrasto alle politiche di demolizione del sistema universitario pubblico, e le proposte programmatiche alternative che la FLC Cgil ha predisposto.

Roma, 4 dicembre 2008

Allegati