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Controversie individuali in materia di lavoro e conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro

Le prime istruzioni operative del Ministero del Lavoro nella fase transitoria.

01/12/2010
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la circolare 25 novembre, che alleghiamo, sulle conciliazioni presso le direzioni provinciali del Tesoro. Questa circolare oltre a ripercorrere i punti principali relativi alla nuova procedura di conciliazione − che risulta non più obbligatoria bensì facoltativa − introdotti dal Collegato Lavoro (L. 183/2010) fornisce le prime indicazioni alle Commissioni Provinciali del Lavoro in relazione al modus operandi da assumere a seconda che le istanze di conciliazione siano state presentate prima o dopo il 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della legge.

In particolare, nel pubblico impiego, la circolare in questione evidenzia i seguenti punti.

  • Tentativi di conciliazione inoltrati alla DPL prima del 24 novembre. Le commissioni di conciliazione dovranno informare le parti dell'intervenuta non obbligatorietà del tentativo di conciliazione nonché della circostanza che qualora siano entrambe interessate il tentativo sarà svolto davanti alla commissione provinciale di conciliazione che seguirà la nuova procedura.
  • Tentativi inoltrati dopo il 24 novembre. Questi saranno archiviati e le parti saranno informate della necessità che se intendono avvalersi della procedura facoltativa di conciliazione dovranno inoltrare nuovamente la domanda seguendo il nuovo rito.
  • Controversie per le quali, alla data del 24 novembre, non è terminata la fase di costituzione del collegio arbitrale. Gli interessati saranno informati che la procedura è cambiata e qualora intendano procedere, il tentativo si svolgerà presso le commissioni provinciali di conciliazione.

Nel caso in cui il ricorso sia stato depositato prima della data del 24 novembre ed il Giudice abbia deciso di sospendere il giudizio concedendo alle parti un termine per la proposizione del tentativo di conciliazione, la Commissione Provinciale del Lavoro dovrà operare seguendo le vecchie regole.

La delega a conciliare e a transigere dovrà essere rilasciata da un notaio ovvero da un funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro.

Attenzione, restano valide le procedure di conciliazione previste dai singoli contratti di lavoro. È il caso ad esempio del CCNL scuola che all'art. 135 prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le sedi dell'amministrazione scolastica.