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INAIL: i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno diritto all’accesso ai dati del “cruscotto infortuni”

I datori di lavoro hanno l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS.

01/12/2016
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Con il decreto legislativo 151/15 è stato abolito l’obbligo della tenuta del Registro infortuni in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro. Sulla base di tale provvedimento legislativo l’INAIL, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo utile ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato il cosidetto Cruscotto infortuni nel quale è possibile consultare gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’INAIL. Il cruscotto infortuni, disponibile a partire dal 24 dicembre 2015, è accessibile agli organi preposti all’attività di vigilanza nell’area dei servizi online del sito Inail con l’inserimento delle credenziali e prevede per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro per la ricerca dei dati infortunistici. È possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite inserimento del codice fiscale e ottenere il relativo report.

Successivamente la stessa INAIL con la circolare n. 45 del 30 novembre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle figure deputate alla fruizione del servizio di accesso al “Cruscotto infortuni” per la verifica dei dati. A tal proposito si vedano le circolari INAIL n. 92 del 23 dicembre 2015 e n. 31 del 2 settembre 2016.

Nel “Cruscotto infortuni” è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale INAIL, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del DPR 1124/1965 e successive modificazioni.

In tale contesto, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente all’utilizzo del nuovo applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, precisa che - gli RLS non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato “Cruscotto Infortuni”, creato dall’Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza, come espressamente precisato con la soprarichiamata circolare 92/15. Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali. Pertanto i datori di lavoro hanno l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.

Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera. Gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nell’ex Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi 4 anni.