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Riconoscimento ed equipollenza dei titoli di studio esteri

Un riepilogo delle procedure previste.

17/01/2018
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Coloro che sono in possesso di titoli di studio esteri possono essere interessati alla loro “spendibilità” in Italia per partecipare a concorsi o per l’accesso alle professioni.

La “spendibilità” del titolo può avvenire in due modi:

  • Equipollenza che consiste nell’ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano
  • Riconoscimento finalizzato alle procedure concorsuali o al proseguimento degli studi che non si configura come equipollenza e vale solo ai fini di quella procedura.

Titoli di scuola secondaria di I e II grado

La competenza per la dichiarazione di equipollenza dei titoli di scuola secondaria di I e II grado è affidata agli uffici scolastici regionali (USR), che di solito li delegano agli ambiti territoriali provinciali.

La procedura può prevedere prove sulla conoscenza della lingua italiana e/o per integrare eventuali contenuti mancanti.

Il riconoscimento del titolo di scuola secondaria di II grado ai fini dell’accesso ai percorsi universitari può essere effettuato direttamente dall’istituzione alla quale si intende iscriversi: tale riconoscimento non costituisce comunque dichiarazione di equipollenza.

Titoli accademici di I e II livello (lauree, lauree magistrali, diplomi AFAM di I e II livello)

L’equipollenza delle lauree di I e II livello (diplomi di laurea, laurea, laurea specialistica, laurea magistrale) può essere effettuato da un qualsiasi Ateneo nel quale sia presente il medesimo percorso. Sulla base della documentazione presentata si ottiene il corrispondente titolo italiano direttamente o attraverso l’integrazione di crediti/esami.

Le informazioni sulle procedure di riconoscimento sono fornite direttamente dalle Università.

Per quanto riguarda l’equipollenza dei titoli dell’AFAM la procedura è centralizzata al Miur. Gli interessati devono inviare la domanda di equipollenza al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca –Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – Uff. IV - Via Michele Carcani, n. 61 – 00153 Roma. La documentazione richiesta ed il modello di domanda sono disponibili a questo link.

Tutte le informazioni sul riconoscimento dei titoli accademici sono disponibili sul sito del Centro Informazione sulla Mobilita e le Equipollenze Accademiche (C.I.M.E.A.).

Il riconoscimento ai soli fini della prosecuzione degli studi è effettuato direttamente dalla struttura universitaria o AFAM alla quale si fa richiesta.

Ai fini della partecipazione ai concorsi, se il bando lo prevede, si può chiedere il riconoscimento del titolo accademico al momento della domanda ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. La domanda di riconoscimento va presentata entro la data di scadenza del bando al Ministero per la Funzione Pubblica e al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca con le modalità indicate nella specifica sezione del sito del Ministero della Funzione Pubblica.

Dottorato di ricerca

A determinate condizioni, i titoli di dottorato (PhD) rilasciati da università estere possono essere riconosciuti equipollenti al Dottorato di Ricerca italiano secondo quanto stabilito dall’art. 74 del DPR 382/80. L’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si avvale del parere del CUN (Consiglio Universitario Nazionale).

La domanda va presentata a: Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – Uff. VI Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma e-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - tel. +39 06.58497061

La documentazione da produrre e il modulo di richiesta, sono disponibili a questa pagina del sito MIUR.

Abilitazione all’insegnamento

Per il riconoscimento dei titoli di abilitazione/idoneità alla professione docente e di specializzazione per il sostegno, conseguiti fuori dall'Italia la procedura è stabilita dal Decreto legislativo 206/07 (per i paesi comunitari) e dal DPR 394/99 (per i paesi non comunitari) e successive modificazioni.

Responsabile della procedura è il Ministero dell'Istruzione che provvede, qualora sussistano le condizioni, al rilascio di un Decreto di riconoscimento che sarà anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La procedura è particolarmente complessa, dura 4 mesi e verifica la corrispondenza dei percorsi formativi esteri con quelli previsti in Italia e può prevedere misure compensative nel caso di insufficiente corrispondenza con il titolo italiano.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito del MIUR a questo indirizzo.

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