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Pensioni: Decorrenza del diritto - Autocertificazione

Il DPR n. 351 del 28 aprile 1998 che entrera’ in vigore dal prossimo 12 dicembre 1998 contiene la normativa di semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza per il personale della scuola ( legge Bassanini 59/97).

13/10/1998
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(Gazzetta Ufficiale s.g. n.239 del 13.10.1998)
Il DPR n. 351 del 28 aprile 1998 che entrera’ in vigore dal prossimo 12 dicembre 1998 contiene la normativa di semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza per il personale della scuola ( legge Bassanini 59/97).

Decorrenza collocamenti a riposo e dimissioni

Rispetto alla cessazione dal servizio viene stabilito che i collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni del personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono ormai dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda e’ presentata .

Termine presentazione o ritiro domande

Con apposito decreto del Ministro della P.I. sara’ stabilito il termine entro il quale, annualmente il personale in questione potra’ presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.
La domanda di coloro che hanno compiuto quaranta anni di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui sopra.
Alla stessa data si intende accolta la domanda di dimissioni a meno che, nei trenta giorni successivi non sia rifiutata o ritardata per l’esistenza di un provvedimento disciplinare.
Le suddette disposizioni si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio (finalizzate al conseguimento del minimo pensionistico o nella misura massima con lo specifico limite d’eta’ di 70 anni) nonche’ alle domande di cessazione dal servizio avanzate dal personale che abbia gia’ ottenuto il predetto trattenimento.

Dichiarazione servizi e periodi

Il personale della scuola che abbia gia’ presentato la dichiarazione di servizi e di periodi (DPR n.1092/73) ,qualora non siano stati adottati i provvedimenti in questione puo’, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui trattasi, confermare o integrare la predetta dichiarazione.

Verifica diritto trattamento quiescenza, ritiro dimissioni

L’Amministrazione, entro una data fissata dal decreto che annualmente stabilisce il termine per presentare o ritirare le domande, verifica l’avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza.
Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, comunica la circostanza all’interessato per permettergli, entro cinque giorni dalla comunicazione, di ritirare le dimissioni. L’Amministrazione è esonerata dal suddetto adempimento qualora l’interessato, nella domanda di dimissioni, abbia espresso la volonta’ di interrompere comunque il rapporto di lavoro.

Dichiarazione sostitutiva

Ai fini della emanazione dei provvedimenti concernenti la quiescenza e la previdenza nonche’ la relativa valutazione di periodi e servizi l’interessato puo’,sotto la propria responsabilita’, sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ( legge 15/68 e legge 127/97).
L’Amministrazione, trascorsi al massimo 120 giorni dalla data di aquisizione della dichiarazione sostitutiva, adotta i provvedimenti sulla base della stessa.

Riscatto

Entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, l’interessato puo’ inoiltre rifiutare il provvedimento di riscatto.Se cio’ non avviene la domanda di riscatto non puo’ essere ritirata.