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Le novità della Legge di bilancio 2018 per le pensioni

Interventi sui requisiti e le procedure agevolate .

12/01/2018
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Nella Legge di bilancio per il 2018 (legge 205/17) sono state introdotte alcune novità sui temi della previdenza. Si tratta di alcuni interventi parziali, insufficienti rispetto alle richieste sindacali. Sono state introdotte anche alcune modifiche al trattamento della previdenza complementare pubblica: vedi notizia specifica.

Aspettativa di vita

La Legge di bilancio conferma la determinazione dell'età anagrafica per l'accesso al pensionamento attraverso il meccanismo dell'aspettativa di vita. La novità, rispetto al passato, è che gli adeguamenti successivi non potranno prevedere incrementi dell'aspettativa di vita superiori ai 3 mesi. Nel caso l'aspettativa registrasse incrementi superiori ai 3 mesi i mesi eccedenti verranno recuperati nel biennio immediatamente successivo. Infine in caso di decrementi nell'aspettativa di vita non si procederà ad alcun adeguamento ma gli stessi verranno portati in diminuzione dagli eventuali incrementi che si dovessero registrare nei bienni successivi. (art. 1 comma 146)

Pertanto la Legge di bilancio conferma l'incremento di 5 mesi dell'aspettativa di vita che decorrerà dal 1 gennaio 2019 e che porterà l'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni. Per lo stesso provvedimento, dalla stessa data, la pensione anticipata potrà essere conseguita solo con 42 anni e 3 mesi di contribuzione per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

Sono esclusi dall'incremento dell'aspettativa di vita previsto dal 2019 (per entrambe le tipologie di pensione):

  • i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti previsti dal decreto legislativo 67/11, che possano vantare una contribuzione minima di almeno 30 anni;
  • le categorie di lavoratori indicati nell’allegato B alla Legge di bilancio, a patto che possano vantare una contribuzione minima di almeno 30 anni e che svolgano tale attività da almeno 7 anni negli ultimi 10: tra essi gli insegnanti della scuola dell'infanzia e gli educatori degli asili nido.

Ape Sociale e Ape Volontaria

L'APE sociale e l'APE volontaria vengono prorogate fino al 31/12/2019. Viene istituito il Fondo Ape sociale per finanziare le decorrenze successive al 2018.

L'APE sociale viene estesa:

  • ai lavoratori a tempo determinato a patto che possano vantare 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 36 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro e abbiano concluso   integralmente   la   prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • le categorie inizialmente previste per l’accesso sono state integrate da quelle inserite nell’allegato B alla Legge di bilancio.

Inoltre vengono modificati i requisiti dei potenziali beneficiari:

  • beneficiari della legge 104/92 per assistenza a parente o affine convivente fino al secondo grado di parentela a condizione che i genitori, o il coniuge della persona assistita, abbiano compiuto 70 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • il requisito contributivo per i beneficiari dell’Ape Social, per le sole donne, è ridotto di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.

La domanda per l'accesso all'APE, per coloro che raggiungono i requisiti nel corso del 2018, deve essere effettuata entro il 31 marzo 2018 ovvero entro il 15 luglio 2018. Verranno accettate anche le domande effettuate entro il 30 novembre 2018, salvo verifica della compatibilità finanziaria con le risorse residuate.

Per maggiori informazioni e per la consulenza è possibile rivolgersi alle nostre strutture territoriali e alle sedi INCA che hanno predisposto una apposita campagna di accoglienza.
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Allegato B alla legge di bilancio 2018 ()

Allegato B

(legge 205/17 articolo 1, comma 148, lettera a)

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
  • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
  • Conciatori di pelli e di pellicce
  • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
  • Conduttori di mezzi pesanti e camion
  • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
  • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
  • Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
  • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
  • Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca
  • Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
  • Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.