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Finanziaria 2002: la posizione dei Sindacati

Documentosulla Pubblica Amministrazione, sul Pubblico Impiego e sulla Scuola

15/10/2001
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CGILCISLUIL

LEGGE FINANZIARIA

Documentosulla Pubblica Amministrazione, sul Pubblico Impiego e sulla Scuola

CONTRATTI PUBBLICI

ART. 9
Le previsioni di spesa contenute nei commi 1 e 2 pari a 5.386 mld permettono esclusivamente di adeguare le retribuzioni in atto nel Pubblico Impiego "statale", sia quello contrattualizzato ARAN, sia quello contrattualizzato con procedura di accordo (D.P.R.), rispetto all'andamento dell'inflazione programmata prevista dal DPEF (1,7% PER IL 2002 e 1,3% per il 2003). A tale importo si aggiunge quanto necessario per l' incremento dello 0,50% annuo da destinarsi alla contrattazione integrativa.
Tali risorse sono insufficienti rispetto all'attuazione del protocollo di politica dei redditi del 23.7.93, in quanto mancano gli stanziamenti necessari per coprire le retribuzioni dal differenziale tra inflazione programmata e quella reale verificatasi nel biennio 2000-2001 (circa 2,2%), nonché rispetto a quanto contenuto nel DPEF che prevedeva una quota aggiuntiva del tasso di incremento del prodotto interno lordo al fine di premiare produttività e professionalità dei dipendenti pubblici.
Nell'art. 9 sono altresì previste risorse specifiche aggiuntive per il comparto scuola: per la prosecuzione della valorizzazione del personale docente per 210 mld per il 2002 e, in relazione ai risparmi che si dovrebbero conseguire per il 2003 e il 2004, a seguito dell'attuazione di quanto previsto all'art. 13, per 490 mld per il 2003 e 1250 mld per il 2004, solo in misura parziale reinvestiti nella scuola, procedendo invece a consistenti tagli alle risorse destinate alla istruzione.
Tali stanziamenti, in particolare quelli "certi" relativi al 2002 non permettono di raggiungere l'obiettivo ed i contenutidell'accordo Governo-OO.SS. del 15.12.2000; Sempre per quanto riguarda la scuola è previsto un finanziamento aggiuntivo per i dirigenti scolastici di 40 mld dal 2002.
Sono altresì previste risorse specifiche aggiuntive per il trattamento accessorio del personale del Corpo di Polizia e delle FF.AA. per 530 mld per il 2002 fino a 930 mld per il 2003, destinate al personale impiegato direttamente in servizio di ordine e sicurezza pubblica.

Infine per il personale della carriera diplomatica e di quella prefettizia sono previste rispettivamente risorse aggiuntive pari a 10 e 18 mld dal 2002.

Una valutazione di sintesi:
1.il mancato stanziamento relativo alla copertura del differenziale tra inflazione programmata e reale del biennio 2000/2001 e alla quota di PIL determina un doppio effetto negativo sia dal punto di vista della difesa del potere di acquisto e conseguentemente di una politica che guardi ai consumi, sia dal punto di vista del consolidamento del sistema contrattuale.
Servono ulteriori risorse sia per la contrattazione nazionale finalizzati alla copertura delle retribuzioni dal differenziale inflazionistico reale (+2,2) che per
quella integrativa;

2.le risorse aggiuntive previste per Scuola, Polizia e FF.AA., sono insufficienti per portare avanti gli obiettivi politici concordati nella precedente legislatura.

3.Esiste altresì la necessità di prevedere risorse aggiuntive per le attività di soccorso a tutela della sicurezza, svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

SISTEMA CONTRATTUALE E DELLE AUTONOMIE

ART. 9, c.7 - ART. 10
Con la legge finanziaria si interviene modificando in modo strutturale il procedimento contrattuale definito con il d.lgvo 165/2001.
Oggetto della modifica è il ruolo e la funzione della contrattazione integrativa prevista dai contratti nazionali e organicamente inserita nel sistema istituzionale che regola le varie Amministrazioni. Tra queste in particolare quelle a finanza propria e/o quelle dotate di autonomia impositiva. Si tratta di Amministrazioni (Autonomie Locali, Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, Enti Pubblici non economici, Università, Enti di Ricerca) per le quali il vincolo del rispetto delle compatibilità definite nei bilanci è anzitutto vincolo politico.
Il d.lgvo 165, prevedeva già che erano nulle le clausole del contratto integrativo che i controlli interni dei vari Enti dichiaravano non compatibili con i vincoli di bilancio. Con l'art. 10 commi 1 e 2, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, procede a verifiche sulla contrattazione integrativa e si inserisce nel procedimento che può portare all'annullamento delle clausole della contrattazione integrativa non compatibili.

Si tratta in sostanza di un primo ritorno al sistema dei controlli centralistici, in particolare sul sistema delle Autonomie Locali, definito nella prima stesura del d.lgvo 29/93, criticato perché centralistico e non coerente con un assetto istituzionale federalista e con Enti dotati di autonomia finanziaria.

Tutto l'art. 10 esprime questa linea politica nella quale si ascrive anche il comma 7 dell'art. 9 che rappresenta un'implicita modifica del d.lgvo 165/2001, impedendo agli Enti dotati di autonomia impositiva e finanziaria di poter compiere le proprie scelte, sempre nel vincolo delle compatibilità di bilancio e quindi limitando gli effetti della contrattazione integrativa.

In sintesi:

1.si delegittima la contrattazione integrativa, limitandone la sfera di azione, in forte contraddizione con l'esigenza di offrire servizi efficienti rispondendo alle diverse domande dei cittadini (domande anche di orari più ampi, di qualificazione degli addetti ).

2.Ma accanto a ciò esiste un pesante attacco centralistico all'autonomia decisionale, organizzativa e finanziaria degli Enti a finanza propria, ed in particolare degli Enti Locali.

ART. 12

Per l'anno 2002 per tutte le Amministrazioni pubbliche - Scuola esclusa - è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Tra gli Enti sono comprese anche le Autonomie Locali che , anche a seguito del T.U. degli Enti Locali (D.lgvo 267) e di tutta la legislazione sul tema, mai erano state oggetto di divieto di assunzioni. Si mette in discussione il principio dell'autonomia degli Enti locali e degli altri Enti a finanza propria.

In particolare nel comparto della Ricerca dove, dopo molti anni, sono in corso di espletamento concorsi per ricercatori e tecnologi.

Per gli anni 2003/2004 le Amministrazioni Statali, le Aziende ad ordinamento autonomo, le Agenzie e gli Enti Pubblici non economici, sono tenuti a realizzare una riduzione di personale dell'1% annuo (il turn over ordinario è circa il 3% annuo).

Dai divieti ed i blocchi parziali sono escluse le FF.AA., i Corpi di Polizia, i Vigili del Fuoco per i quali vale la procedura dei piani di assunzione e delle autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 2003 gli Enti Locali sono tenuti ad assumere il principio della riduzione complessiva della spesa e a motivare eventuali deroghe. In particolare si ritiene necessario il potenziamento degli organici dei Vigili delfuoco.

In sintesi :
1.Continua l'opera di destrutturazione dei servizi pubblici, impedendo - così come con l'art. 10 - l'esercizio dell'autonomia finanziaria e delle conseguenti ricadute organizzative degli Enti a finanza propria.

CON GLI ARTT. 13, 19, 20, 22 si interviene sulla modifica degli assetti organizzativi e pubblici delle PP.AA.

La direzione di marcia generale è quella della esternalizzazione di servizi che "soggetti privati" possono gestire facendo conseguire alle Amministrazioni economie di gestione.
Tale esternalizzazione avviene o comprando servizi più economici da soggetti privati, o costituendo soggetti privati che gestiscano in proprio i servizi esternalizzati (Art. 20).
In questo ambito assumono particolare rilevanza, in quanto esplicitati, i servizi dei beni culturali (Art. 22) per i quali si va oltre quanto previsto dalla Legge Ronchey che concedeva a soggetti privati funzioni ausiliarie (bookshops, guide, spettacoli, biglietterie), arrivando a concedere a soggetti privati l'intera gestione del servizio che concerne la fruizione pubblica dei beni culturali.
Infine l'art. 19 prevede che il Governo individui quali Enti ed Agenzie trasformare in SPA, Fondazioni o sopprimere e liquidare.

Le costanti di tutti questi processi che sono destinati a sconvolgere l'assetto pubblico delle funzioni, fino a mettere in discussione lo stesso concetto di pubblico sono:

1.L'asse di riferimento non è quello di qualificare e rendere più efficace e fruibile il servizio, bensì quello di conseguire economie di gestione.
Nel DPEF, infatti si prevede di contenere la crescita della spesa corrente per circa l'1% di PIL l'anno, finalizzando le risorse (circa 25.000 mld annui) alla riduzione del prelievo fiscale).

2.La previsione di attuare la delega attraverso regolamenti di natura amministrativa ex legge 400 (art.17) preclude la discussione ed il confronto parlamentare su materie ed interessi assai delicati.
Si tratta quindi di un insieme di intenzioni predefinite ma non esplicitate, destinate, unitamente alla legge delega approvata dal Consiglio dei Ministri del 2 agosto, a rimettere in discussione profondamente l'assetto strutturale delle PP.AA. così come consegue dal d.lgvo 300 e 303/1999 in una logica di privatizzazione e ricorso al mercato senza alcuna considerazione per i servizi che la P.A. offre a cittadini e in particolare ai soggetti più deboli. A tale progetto sono funzionali i vincoli centralistici ed il blocco delle assunzioni.

A fronte di tale massiccio processo, con l'art. 24, - organici del personale –, al di là della sua genericità, non vengono previste procedure e sedi di contrattazione efficaci, né strumenti di relazioni sindacali in particolare relativamente al rapporto tra privatizzazione dei servizi e ricadute sul personale coinvolto, tali da fornire garanzie occupazionali e continuità contrattuali in caso di esternalizzazione.

ART.13

Si interviene sull’organizzazione scolastica con l’unico obiettivo di conseguire risparmi consistenti (circa 2.000 mld) che potranno essere destinati solo in parte al personale (900 mld circa), producendo pesanti conseguenze sulla fruizione del servizio pubblico da parte degli studenti, sulle condizioni di lavoro dei docenti, definite dal contratto di lavoro, nonché sulla stessa occupazione (si sopprimono circa 40.000 posti di lavoro).

a)Infatti l'organico delle singole istituzioni scolastiche non sarà più calcolato in rapporto al numero delle classi,ma sulla base del numero degli alunni, tenendo conto del tempo scuola e delle caratteristiche dei curricoli obbligatori.

Si prospetta una dotazione organica attribuita alle scuole dal Ministero limitata alla copertura del curricolo obbligatorio, rendendo superfluo il piano dell’offerta formativa.

Si cancella così una delle innovazioni più importanti che l’autonomia didattica aveva consentito e rappresentava l’identità delle scuole.

b)Gli spezzoni di cattedra sono obbligatoriamente attribuiti al personale in servizio, formando cattedre fino a 24 ore settimanali e anche oltre, visto che il testo usa la formula "di norma" non superiore al tetto massimo di 24 ore.

Tutto ciò lede il contratto di lavoro in molti punti ed in particolare sul tema dell'orario di lavoro dei docenti, appesantendolo; determina ulteriori rigidità nell’organizzazione del lavoro scolastico produce, come si evince dalla relazione tecnica, una riduzione di 40.000 unità docenti.

c)Per le assenze fino a 30 giorni non è più possibile assumere i supplenti. Le scuole devono provvedere alla copertura con eventuali ore a disposizione dei docenti, con attività aggiuntive o con non meglio precisate "scelte organizzative" (accorpamento delle classi, …).

Le conseguenze di questa norma saranno gravissime sul piano dell'organizzazione scolastica, sulla qualità e continuità della didattica, in quanto rischiano di privare gli studenti per un mese del diritto di apprendere la disciplina prevista, nonché su quello dei carichi di lavoro dei docenti.

d)Le commissioni di esame saranno composte solo da docenti interni (gli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato). Solo il presidente sarà esterno, nominato dal direttore regionale nella misura di uno per ogni istituto. Si prevede un risparmio di 300 miliardi.

Questa scelta rappresenta un primo passo verso l’abolizione surrettizia del valore legale del titolo di studio, interviene su una riforma appena fatta ed allarga a tutte le scuole, quelle paritarie, quelle legalmente riconosciute e quelle private (gli esamifici) una modalità di verifica che significa la delegittimazione della scuola pubblica; riduce altresì di 300 miliardi gli emolumenti del personale docente. Nel complesso si tratta di un pesante intervento su tematiche contrattuali e di valorizzazione della scuola pubblica per le quali si sono battute tutte quelle forze che hanno lavorato per una riforma del concetto stesso di pubblico.

ART. 18
Sul sistema delle Autonomie Locali vengono a gravare una serie di norme che, in nome del concetto dirigista di rispetto del Patto di stabilità, introducono pesanti forzature:

1)sul piano della crescita della spesa corrente, con gli impegni di spesa relativi al 2000 incrementati del 4,5% e successivamente del tasso di inflazione programmata. Trattandosi di interventi "a posteriori" regolano in modo uniforme processi di varia natura;

2)sul piano dell'obbligo alle convenzioni per acquisto di beni e servizi e all'assunzione delle iniziative opportune per esternalizzare servizi e realizzare economie di gestione;

3)a fronte del vincolo di adozione dei punti 1e 2 che comporterebbero minori spese, i trasferimenti erariali diminuiranno per gli anni 2002-2003-2004 rispettivamente dell'1%, 2%, 3% con una decurtazione di circa 900 mld.

Roma, 15 ottobre 2001