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Riduzione del cuneo fiscale: chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo dell’Agenzia delle entrate

Con una specifica circolare fornite importanti indicazioni sulle tipologie di redditi e sussistenza del diritto al trattamento integrativo o all’ulteriore detrazione fiscale.

18/12/2020
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Il decreto legge 3/20 ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef (bonus 80 euro) e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi, volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

La prima misura, consistente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non superiore a 28.000 euro.

Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021.

La seconda misura riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, rapportato al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro. Attualmente questa ulteriore detrazione costituisce una misura temporanea con scadenza 31 dicembre 2020. Il disegno di legge di bilancio 2021 prevede la trasformazione in misura di carattere strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 29 del 14 dicembre 2020 fornisce chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo per l’applicazione delle disposizioni. Di seguito la sintesi degli aspetti più rilevanti per i lavoratori dei settori della conoscenza.

Trattamento integrativo

Per maturare il diritto al trattamento integrativo occorre verificare le seguenti tre condizioni

  • tipologia di reddito prodotto
  • sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro
  • importo del reddito complessivo.

Tipologia di reddito

Beneficiari potenziali del trattamento integrativo sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente e da redditi assimilati, tra cui segnaliamo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ecc.

Sussistenza di un’imposta a debito

Per aver diritto al trattamento integrativo è necessario che l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore alle detrazioni da lavoro.

A tal fine l’Agenzia chiarisce quanto segue

  • Per il riconoscimento del trattamento integrativo risulta irrilevante la circostanza che l’imposta lorda del contribuente, generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle da lavoro, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia
  • per la determinazione delle detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
  • per i lavoratori dipendenti (settore privato) che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva applicabile al premio di risultato, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria, al fine di evitare penalizzazioni.

Importo del reddito complessivo

Come già detto, per aver diritto al trattamento è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno di riferimento non superiore a 28.000 euro.

L’agenzia fornisce le seguenti ulteriori indicazioni

  • non rientra nella determinazione del reddito complessivo, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
  • i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo
  • qualora il contribuente, titolare di redditi che consentono la fruizione del trattamento integrativo, produca anche redditi di lavoro autonomo in regime forfetario, tali redditi devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo

Ulteriore detrazione fiscale

Come è noto per i redditi da lavoro dipendente superiori a 28 mila euro e fino a 40 mila per il 2020 spetta un’ulteriore detrazione fiscale determinata secondo lo schema indicato nella seguente tabella:

Reddito (euro)

Ulteriore detrazione (euro)

Oltre 28.000 fino a 35.000

480+[120*(35.000–reddito complessivo)/7.000]

Oltre 35.000 fino a 40.000

480* (40.000 – reddito complessivo)/5.000

Beneficiari potenziali del l’ulteriore detrazione fiscale sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente e da redditi assimilati, tra cui segnaliamo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ecc.

Non rientra nella determinazione del reddito complessivo, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze

Analogamente al trattamento integrativo, per la determinazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati ai fini dell’ulteriore detrazione fiscale occorre sommare i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e i redditi assoggettati al regime forfetario.

Inoltre, è necessario che il contribuente abbia una “capienza” in termini di imposta e, in caso di “capienza” parziale dell’imposta lorda, il beneficio spetta entro tale limite.

Adempimenti dei sostituti di imposta

I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.

Nell’ipotesi in cui la retribuzione relativa alle prestazioni lavorative rese nel mese di giugno 2020 sia erogata nel successivo mese di luglio, il dipendente non potrà beneficiare del trattamento integrativo.

Tenuto conto che i benefici sono rapportati al periodo di lavoro, l’importo del trattamento integrativo previsto per il 2020 (pari a euro 600) e l’ulteriore detrazione fiscale prevista per il 2020 devono essere rapportati ai giorni lavorati nel secondo semestre 2020, composto da 184 giorni. Ad esempio nel caso un lavoratore che abbia diritto al trattamento integrativo, con 92 giorni servizio nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020 spetterà un importo pari a € 300,00 (€ 600/184*92).

I sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale erogati.

Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo risulti non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante.

Nel caso in cui l’importo del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale non spettante sia maggiore di 60 euro il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Analogamente, qualora in sede di conguaglio risulti non spettante l’ulteriore detrazione fiscale il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo, che se superiore a 60 euro dovrà avvenire in 8 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Salvaguardia del bonus Irpef e del trattamento integrativo

Per espressa previsione del decreto Rilancio (DL 34/20 art. 128 comma 1), il bonus Irpef di 80 euro e il trattamento integrativo spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati, di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto il sostituto di imposta (settore privato) riconosce i benefici fiscali per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal cosiddetto decreto Cura Italia (DL 18/20 art. da 19 a 23 e art. 25) assumendo, in luogo degli importi di tali misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Rilevanza fiscale del trattamento integrativo

Ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo

  • non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale
  • non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei soggetti che le erogano.

Per ulteriori approfondimenti consultare le notizie correlate.