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Fondo di Integrazione Salariale: la nostra scheda di approfondimento

L’INPS detta le norme operative relative al FIS, applicabile ai datori di lavoro esclusi dalla CIGO-CIGS. Tali norme interessano anche i settori privati della conoscenza in quanto strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

10/10/2016
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Con la circolare 176 del 9 settembre 2016 l’INPS illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al D.I. n 94343/2016 di adeguamento del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D.lgs n. 148/2015. Il Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o alternativi ai sensi degli articoli 26 e 27 del citato D.lgs n. 148/2015.  Il che a significare che il FIS interessa tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano più di 6 dipendenti ivi compresi quelli che operano nell’ambito dei settori privati della conoscenza (le scuole non statali, gli asili nido, le università libere e private, i centri di formazione professionale e così via).  La novità più importante è rappresentata dall’estensione dell’obbligo di iscrizione anche ai datori di lavoro che occupano mediamente da 6 a 15 dipendenti.

Il nostro approfondimento

Con questa circolare, che riepiloga ed unifica quanto espresso in precedenti Circolari Inps ed aggiunge alcuni tasselli mancanti, si perfeziona il quadro normativo che consente a tutti i datori di lavoro non inclusi nella normativa Cigo-Cigs e non appartenenti a settori per i quali è stato costituito un Fondo di solidarietà bilaterale, di richiedere prestazioni di sostegno al reddito per i propri dipendenti in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

La circolare, inoltre, riepiloga il regime intertemporale del FIS per le diverse tipologie di datori di lavoro che possono accedere alle prestazioni del FIS, a decorrere:

  • dal 1 gennaio 2016 le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa intervenuti dal 1 gennaio 2016;
  • dal 14 aprile 2016 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale) i datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa (circ. n. 100/2014) per eventi intervenuti dal 30 marzo 2016;
  • dal 1 luglio 2016: i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti per eventi intervenuti dalla medesima data (art. 29 c. 11, D.lgs 148/2015).

Nella circolare si precisa che, alla luce del fatto che i Fondi bilaterali istituiti precedentemente all’entrata in vigore del Dlgs 148/15 compresi quelli cosiddetti alternativi hanno tutti adeguato il loro statuto alla nuova disciplina, i relativi settori, di cui all’elenco successivo, non rientrano nel campo di applicazione del FIS.

  1. Settori nell’ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 26, c. 1, del D.lgs n. 148/2015:
  • settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
  • settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
  • settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
  • settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
  • settore del personale dipendente di aziende del settore del credito;
  • settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;
  • settore marittimo – Solimare;
  • settore trasporto pubblico;
  • settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani
     
  1. settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs citato:
  • settore dell’artigianato;
  • settore della somministrazione di lavoro.

La circolare in esame riepiloga poi le prestazioni garantite dal FIS:

  • l’assegno di solidarietà, che può essere concesso per un periodo massimo di 52 settimane in un biennio mobile nei casi in cui, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24 della legge n. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, venga stipulato un accordo aziendale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,  che stabilisca una riduzione di orario.
  • l’assegno ordinario (richiedibile solo dai datori di lavoro con oltre 15 dipendenti), che può essere corrisposto fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, per sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali (le stesse di Cigo e Cigs).

Ricordiamo le causali:

  1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
  2. situazioni temporanee di mercato;
  3. riorganizzazione aziendale;
  4. crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

La circolare illustra nel dettaglio le discipline delle due prestazioni in analogia a quelle relative ai trattamenti di cassa integrazione e contratto di solidarietà.  

A tal proposito però ci preme segnalare che stante l’applicabilità della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, espressamente prevista dall’art. 7, c. 9, del D.I. n. 94343/2016, all’assegno ordinario vengono estese alcune disposizioni della Cigo, compresa quella che sancisce l’inammissibilità di una nuova domanda per la medesima

unità produttiva, qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive, prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.  Ma nell’adattare tale norma all’assegno ordinario, viene allungato il periodo di interruzione: si dice infatti che il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa.

Viene infine ribadita la compatibilità con i trattamenti in deroga e con in contratti di solidarietà di tipo B per l’anno 2016, purché i periodi indennizzati non siano coincidenti.

In allegato oltre alla circolare dell’INPS richiamata pubblichiamo una nostra scheda di approfondimento sui Fondi di Solidarietà