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La riduzione del cuneo fiscale è legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 3/20. Si tratta di un grande risultato determinato dalla lotta e dalla mobilitazione del sindacato.

04/04/2020
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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, la legge 2 aprile 2020 n. 21 di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Il provvedimento è in vigore dal 5 aprile 2020.

Nella stessa G.U. è stato pubblicato il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione.

Come è noto, il decreto legge 3/20, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (art. 1 comma 7 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.

La norma introduce

  • a partire da luglio 2020 e nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 mila euro l’anno

  • per il periodo luglio-dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, una ulteriore detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 40 mila l’anno.

Le novità introdotte nella legge di conversione sono le seguenti.

Trattamento integrativo

  • i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il trattamento integrativo

  • i sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, mediante l'istituto della compensazione nell'ambito del modello di pagamento F24

  • Nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell’importo. Il recupero è effettuato in 8 rate (invece che 4) di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente

Nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che tale detrazione non spetti, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell’importo. Il recupero è effettuato in 8 rate (invece che 4) di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Come sottolineato dalla CGIL, si tratta di un importante segnale, una risposta per le lavoratrici e i lavoratori che, in una fase complicata per tutto il Paese, vedranno tutelato il loro reddito. Approfondisci.