FLC CGIL
Iscriviti alla FLC CGIL

https://www.flcgil.it/@3811369
Home » Attualità » Formazione lavoro » Apprendistato » Regolamento attuativo approvato dalla Conferenza unificata (nel sistema regionale di FP e nell'apprendistato)

Regolamento attuativo approvato dalla Conferenza unificata (nel sistema regionale di FP e nell'apprendistato)

Schema di accordo tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane in materia di obbligo di frequenza delle attività formative in attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

02/03/2000
Decrease text size Increase  text size

Conferenza unificata
(ex art. 8 del D.lgs.28 agosto 1997, n. 281)
Seduta del 2 MARZO 2000

Oggetto: Schema di accordo tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane in materia di obbligo di frequenza delle attività formative in attuazione dell’art.68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett.c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza Stato Città ed autonomie locali è unificata per le materie e compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato regioni;

Visto l’art. 9, comma 2,lett.c) del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze ie svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa il 25 febbraio 2000 dal dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l’art.68 della legge 17 maggio 1999, n. 144. recante disposizioni relative all’obbligo di frequenza d’attività formative;

Vista la legge 24 giugno 1997 n. 196 recante norme in materia di promozione dell’occupazione;

Visto l’accordo per l’individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 1999 ( Atto repertorio n. 200/C.U);

Visto lo schema di regolamento di attuazione dell’art. 68 comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di disciplina degli adempimenti statali in materia di obbligo formativo, sul quale questa Conferenza in data odierna ha espresso parere;

Acquisito l’assenso del Governo, delle Regioni delle Province, dei Comuni e delle comunità montane, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell’art.9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sancisce

Il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane

Considerata la necessità di stabilire un forte coordinamento fra istituzioni statali e organismi regionali e locali coinvolti nell’esercizio delle attività finalizzate al potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani, nonché nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

Ritenuto che per la realizzazione degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti, relativi alla creazione di un sistema integrato scuola-lavoro; per la formazione dei giovani, risulta utile e necessario fissare criteri di riferimento univoci per tutto il territorio nazionale, in particolare in materia di assolvimento dell’obbligo di frequenza di attività formative;

Considerato che tale obbligo può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione sia nel sistema di istruzione scolastica, che in quello della formazione professionale di competenza regionale nonché nell’esercizio dell’apprendistato;

Considerata la complessità e la rilevanza dell’intervento per il quale si ritiene indispensabile una programmazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed una concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l’utilizzazione delle risorse a disposizione;

convengono sui seguenti obiettivi relativi all’attuazione dell’obbligo di frequenza di attività formative previsto dall’art.68 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

  • L’assolvimento dell’obbligo di frequenza di attività formative, che può essere assolto anche nel sistema di formazione professionale regionale, è da considerarsi un obiettivo primario e condiviso da parte di tutti i soggetti titolari di poteri decisionali in materia.

  • I percorsi regionali di formazione, che si articolano in cicli formativi devono assicurare anche misure di accompagnamento volte a favorire l’inserimento professionale dei giovani tenendo conto delle peculiarità occupazionali locali.

  • assicurare la diffusione di standard formativi omogenei in tutto il territorio nazionale ed adeguatamente certificati secondo le modalità, i tempi e i criteri fissati nel regolamento citato in premessa.

  • individuare percorsi formativi personalizzati che tengano conto delle specificità del soggetto nonché delle specifiche esigenze dei soggetti portatori di handicap per i quali devono essere previste anche misure adeguate di sostegno volte a consentire la loro partecipazione alle iniziative di formazione.

  • provvedere alla creazione di un sistema di rete di comunicazione, operante a livello regionale e interregionale, di notizie e informazioni utili per i giovani soggetti ad obbligo formativo fra scuole, agenzie formative e i servizi per l’impiego; quest’ultimi, nell’ambito delle loro competenze, predispongono misure idonee ad individuare percorsi formativi personalizzati.

  • individuare le modalità di assolvimento dell’obbligo formativo nell’apprendistato

  • promuovere intese fra regioni, province delegate e amministrazioni scolastiche volte a favorire l’integrazione fra percorsi scolastici e di formazione professionale.

  • provvedere alla creazione di un sistema di monitoraggio effettuato dalle regioni, province e comuni sulla realizzazione degli interventi, sul livello qualitativo dei cicli formativi svolti nonché sull’incidenza dei medesimi sui livelli occupazionali.

Gli obiettivi sopra individuati sono realizzati con le modalità di cui al documento allegato al presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

Il Presidente

Il Segretario della Conferenza Stato - Regioni Il Segretario della Conferenza Stato-Città e autonomie locali

Allegato tecnico

Paragrafo 1: Assolvimento dell’obbligo formativo nella formazione professionale.

1. L’obbligo di frequenza di attività formative, di seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto nel sistema di formazione professionale regionale attraverso la frequenza delle attività formative disciplinate dalla vigente legislazione.

2. I percorsi regionali di formazione rivolti all’assolvimento dell’obbligo formativo si articolano attraverso i cicli formativi previsti dalla legislazione vigente in materia. A conclusione di ciascun ciclo devono essere certificate le competenze acquisite, che costituiscono titolo per l’accesso ai cicli successivi omogenei o credito per l’accesso a cicli diversi o per la transizione nel sistema di istruzione o nell’esercizio dell’apprendistato, fatta salva la possibilità di certificazione, ad istanza degli interessati, di specifiche competenze acquisite con la frequenza dei corsi per periodi più brevi.

3. L’accesso ai cicli della formazione è garantito a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione ed è consentito sulla base delle conoscenze, competenze e capacità possedute dai singoli e sulla base del riconoscimento di crediti formativi acquisiti attraverso percorsi scolastici e formativi precedenti e/o esperienze di apprendistato e di lavoro. A tal fine le agenzie formative predispongono moduli di accoglienza comprensivi di un servizio per l’accertamento di conoscenze, capacità, competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi. I percorsi formativi saranno programmati tenendo conto anche delle indicazioni degli Enti locali, al fine di garantire una maggiore corrispondenza con le politiche di sviluppo locale e con le esigenze del mercato del lavoro.

4. Per conseguire una qualifica professionale valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo i percorsi di formazione professionale da frequentare non possono avere durata complessiva inferiore a due anni, salvo il riconoscimento di eventuali crediti. Il conseguimento della qualifica può dare accesso ad un successivo ciclo di specializzazione.

5. Al fine di diffondere standard formativi omogenei a livello nazionale, nella strutturazione dei percorsi formativi si persegue l’obiettivo dello sviluppo di competenze di base, di competenze tecnico-professionali e di competenze trasversali anche mediante attività di tirocinio, al fine di realizzare un percorso educativo unitario.

6. I percorsi formativi devono inoltre assicurare misure di accompagnamento finalizzate a favorire l’inserimento professionale in relazione al contesto lavorativo locale. I percorsi formativi saranno programmati tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dagli Enti locali.

7. Le agenzie di formazione svolgono verifiche in itinere e finali per accertare il conseguimento delle competenze di cui al punto 5.

8. Nei percorsi per l’assolvimento dell’obbligo formativo devono essere create condizioni didattiche e logistiche tali da consentire a soggetti svantaggiati e portatori di handicap di fruire a pieno titolo delle opportunità formative. A tale scopo devono essere adottate modalità di personalizzazione dei percorsi ed offerti moduli e servizi di sostegno.

9. Le agenzie formative, sulla base degli indirizzi espressi dalle regioni o dalle province delegate adottano sistemi di valutazione della qualità dell’offerta formativa erogata e percepita nei suoi esiti.

10. Le regioni o le province delegate regolamentano i tempi e le modalità di comunicazione tra le scuole, le agenzie formative e i servizi per l’impiego competenti per territorio, di seguito denominati servizi per l’impiego, delle informazioni relative ai giovani soggetti a obbligo formativo che abbandonano il percorso scolastico o formativo.

11. Per i giovani soggetti ad obbligo formativo che si trovano in condizione lavorativa con contratto diverso dall’apprendistato le regioni o le province delegate programmano specifiche attività formative finalizzate all’assolvimento dell’obbligo anche sulla base di intese con le istituzioni scolastiche. Nell’ambito del modulo di accoglienza di cui al punto 3 verranno definite le modalità di frequenza del percorso formativo.

Paragrafo 2: Assolvimento dell’obbligo nell’apprendistato

1. L’obbligo formativo può essere assolto all’interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n.196 e successive modifiche e dai provvedimenti attuativi.

2. Nei percorsi di apprendistato rivolti ai giovani soggetti ad obbligo formativo vengono organizzati, per la durata di almeno 120 ore annue, moduli aggiuntivi di sostegno finalizzati al consolidamento ed all’eventuale recupero delle conoscenze e delle competenze di base e trasversali sulla base dell’accertamento delle competenze possedute dagli apprendisti e dell’individuazione dei fabbisogni formativi. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano la ripartizione di tale monte ore tra formazione esterna e formazione sul luogo di lavoro, assicurando comunque alla prima un congruo numero di ore..

3. Per i soggetti portatori di handicap devono essere create condizioni didattiche, educative, organizzative e logistiche tali da assicurare la frequenza a pieno titolo delle opportunità formative in funzione del successo formativo. A tale scopo devono essere adottate modalità di personalizzazione dei percorsi, e devono essere offerti moduli e servizi di sostegno.

4. Allo scopo di facilitare a livello locale l’incontro tra domanda e offerta, i servizi per l’impiego decentrati organizzano apposite banche-dati contenenti i curricoli dei giovani che desiderano assolvere l’obbligo formativo in apprendistato e le relative richieste di assunzione delle imprese.

5. La cessazione dal rapporto di lavoro in apprendistato va quanto prima comunicata ai Servizi per l’impiego, che contattano i giovani a fini di orientamento.

Paragrafo 3: Organizzazione dei servizi per l’impiego

1. I servizi per l’impiego predispongono, relativamente alle funzioni di loro competenza, una anagrafe regionale contenente i dati dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico.

2. Le regioni, le province delegate ed i comuni disciplinano, relativamente alle funzioni di loro competenza, la costituzione delle banche dati e le modalità di scambio di informazioni tra i servizi per l’impiego decentrati, gli assessorati alla formazione, le agenzie formative e le scuole per favorire l’orientamento dei giovani e la predisposizione di una adeguata offerta formativa.

3. I servizi per l’impiego convocano, per un colloquio di informazione e di orientamento, i giovani soggetti ad obbligo formativo e che hanno comunicato l’intenzione di abbandonare il percorso scolastico o formativo, ovvero hanno cessato di frequentare la scuola o le attività formative.

4. I colloqui di informazione ed orientamento sono finalizzati:

ad individuare le competenze, le capacità, le attitudini e gli interessi dei giovani;
ad informare i giovani sulle opportunità formative e di lavoro in apprendistato esistenti sul territorio, nonché sugli interventi per il sostegno finanziario alla frequenza formativa;
ad assicurarne l’iscrizione ad un percorso di formazione professionale qualora il giovane non risulti già assunto come apprendista.
5. Al fine di assicurare la personalizzazione dell’intervento orientativo i servizi per l’impiego decentrati nominano un tutor per i giovani di cui al punto 3. Il tutor esegue il monitoraggio del percorso formativo dei giovani provvedendo anche a contattare le famiglie o ad attivare altri servizi di intervento sociale ove ritenuto necessario.

Paragrafo 4 : Interazione fra istruzione e formazione professionale

1. Le Regioni e le province delegate, promuovono con l’amministrazione scolastica apposite intese per promuovere l’integrazione tra i percorsi scolastici e di formazione professionale. Attraverso tale intese vengono:

  • progettate iniziative di formazione integrata tra scuole e agenzie di formazione professionale;

  • stabiliti il valore dei crediti formativi maturati presso la formazione professionale a tempo pieno oppure all’interno dell’Apprendistato per il rientro nei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore ed il valore dei crediti formativi maturati presso la scuola secondaria ai fini del passaggio al sistema di formazione professionale o all’apprendistato.

Paragrafo 5: Certificazioni finali

1. L’assolvimento dell’obbligo di frequenza di attività formative mediante conseguimento della qualifica professionale è attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni rilasciate. In tutti gli altri casi di assolvimento dell’obbligo formativo all’interno del sistema della formazione professionale regionale o nell’esercizio dell’apprendistato l’attestazione è rilasciata secondo modelli approvati con decreto adottato d’intesa tra i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

Paragrafo 6: Monitoraggio della legge

1. Le Amministrazioni regionali predispongono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull’attuazione dell’obbligo formativo sotto l’aspetto quantitativo e sul suo impatto sull’utenza e sull’offerta formativa, ai fini dell’elaborazione da parte del Governo, con l’assistenza tecnica dell’Isfol, di una relazione generale sull’attuazione dell’art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144.

Paragrafo 7: Esercizio progressivo delle funzioni

1. Le funzioni amministrative oggetto del presente atto di indirizzo e coordinamento si attuano progressivamente a partire dall’anno 2000 per tutti i giovani residenti nel territorio nazionale che:

  • nell’anno 2000 compiono 15 anni ed hanno assolto all’obbligo d’istruzione;

  • nell’anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;

  • a decorrere dal 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.