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Jobs Act e apprendistato per l’acquisizione di titoli di studio e professionalizzanti: gioco al ribasso

Il Ministero del Lavoro tenta di imporre una lettura del rapporto tra istruzione e lavoro vecchia di sessant’anni. Allarme rosso per il rischio abbassamento dei livelli di istruzione della parte più debole dei giovani del nostro Paese.

19/10/2015
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Il 1° ottobre 2015 è stata sottoscritta in Conferenza Stato – Regioni l’Intesa sullo schema di decreto che definisce, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, gli standard formativi e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
  2. apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

A questo link la scheda lettura del Capo V del D.lgs. 81/15 riguardo alle tipologie di apprendistato sopra citate.

Il cronoprogramma per l’attuazione del nuovo quadro normativo è il seguente

  • Emanazione del decreto interministeriale recante gli standard formativi e i criteri generali dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca
  • Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto recepiscono con propri atti le disposizioni ivi contenute. Trascorso tale termine ed in assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dei percorsi di apprendistato, è disciplinata attraverso l’applicazione diretta delle disposizioni del decreto.
  • Nelle more della scadenza di tale termine, le disposizioni del decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell’ambito di apposite sperimentazioni promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. Conseguentemente per la Scuola l’Intesa non è applicabile per il corrente anno scolastico.

A questo link la scheda di lettura dello schema di decreto oggetto dell’Intesa in Conferenza Stato Regioni del 1° ottobre 2015.

Commento

Gli ultimi interventi governativi nell’ambito delle politiche ordinarie sulla scuola secondaria di II grado, sull’IeFP e sull’apprendistato, sono fortemente ancorate a concezioni vecchie di decenni legate all’idea di utilizzare la scuola (ed in particolare l’istruzione tecnica e professionale) quale strumento di programmazione dei flussi della manodopera istruita. Di qui l’idea di sistemi scolastici strutturati attraverso opportunità differenziate e gerarchizzate con conseguente determinazione di gradi diversi di qualificazione. Si tratta di un paradigma  inconciliabile con la struttura della società contemporanea in cui le conoscenze strettamente operative e pratiche, conoscono un ritmo di obsolescenza senza precedenti nella storia.

In questo senso le scelte del governo acuiscono il rischio di un forte abbassamento dei livelli di istruzione proprio di quella fascia di giovani più deboli per condizione familiare, economica e culturale.

Non è un caso che in tutti i documenti normativi in discussione in questi mesi è completamente sparito il riferimento all’obbligo di istruzione. Addirittura nel D. Lgs. 81/15, che ripropone l’apprendistato a quindici anni, non vi sono più indicazioni neanche su chi deve verificare l’adempimento da parte dei ragazzi.

In questo quadro sono perfettamente coerenti altre scelte nell’ambito dell’apprendistato (e non solo)

  • l’appalto di un pezzo di scuola secondaria di II grado al Ministero del Lavoro
  • l’attivazione dell’apprendistato per l’acquisizione del diploma di scuola superiore a partire dal secondo anno
  • l’abrogazione delle norme sulla definizione dello status  degli studenti in apprendistato (art. 8-bis comma 2 del Decreto Legge 104/13)
  • il fatto che la formazione scolastica è considerata esterna rispetto a quella interna svolta nell’impresa
  • la co-progettazione di percorsi che invece hanno una strutturazione nazionale nell’ambito del sistema educativo
  • l’eliminazione di qualsiasi riferimento ai requisiti formativi  delle imprese. In altre parole: per l’assunzione di giovani in apprendistato la capacità formativa dell’impresa non è un requisito né utile né indispensabile;
  • i forti incentivi ai datori di lavoro e la retribuzione risibile degli apprendisti.

Contro questa deriva la FLC CGIL continuerà il lavoro di protesta e proposta a partire dall’alternanza scuola lavoro e dalla delega prevista dalla Legge 107/15 sulla revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale.