FLC CGIL
Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

https://www.flcgil.it/@3762341
Home » Attualità » Formazione lavoro » Apprendistato » Apprendistato di alta formazione. La circolare del Ministero del Lavoro

Apprendistato di alta formazione. La circolare del Ministero del Lavoro

Maroni tenta di scavalcare i CCNL

10/02/2006
Decrease text size Increase  text size

Come è noto il D.Lgs 276/2003, applicativo della legge 30/2003, ha trasformato

Profondamente, sia gli aspetti formativi che contrattuali dell’apprendistato contemplato nella precedente normativa, suddividendolo in tre tipologie:

* l’apprendistato per il conseguimento del diritto dovere all’istruzione;

* l’apprendistato professionalizzante;

* l’apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Dopo aver scavalcato la competenza regionale nella regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante con la legge 80/2005, ora il Ministero del lavoro, con la circolare n. 2 del 25 gennaio 2006 sull’apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione, tenta di scavalcare anche i contratti collettivi nazionali nel tentativo di allargare le maglie dell’applicazione e della regolamentazione dell’istituto.

La circolare ministeriale si sostiene, infatti, che il contratto di apprendistato di alta formazione è stipulabile anche per i settori in cui il CCNL non abbia ancora definita la nuova disciplina contrattuale.

Il Ministro Maroni si dimentica (volutamente) che l’autorità competente per decidere gli inquadramenti, il trattamento retributivo, il periodo di comporto ecc., è affidato, fino a prova contraria, dalla legge al CCNL in quanto le Regioni e le parti sociali territoriali sono

titolari esclusivamente della durata e dei profili che attengono alla formazione.

Appare quindi necessario che, in occasione di eventuali intese da stipulare in sede regionale, che regolamentino l’apprendistato in alta formazione, ci siano intese con le categorie interessate nel definire i riferimenti normativi riguardo a durata, progressione salariale, istituti normativi, diritti, etc..

L’unica indicazione possibile, come peraltro già realizzato nelle intese in Piemonte e nel Veneto, è di fare riferimento alle disposizioni contrattuali dei CCNL stipulati in tema di apprendistato professionalizzante, avendo cura di adattarle a durate che plausibilmente non devono eccedere i 24-36 mesi.

A tal proposito ricordiamo che recentemente con l’Aninsei, le OO.SS. firmatarie del CCNL, ovvero FLC Cgil - CISL Scuola - UIL Scuola e SNALS, ha stipulato un accordo sull’apprendistato professionalizzante.

Infine ricordiamo che si è ancora in attesa del documento della Conferenza delle Regioni, nel quale si dovranno stabilire alcuni criteri essenziali per rendere l’esperienza di lavoro in apprendistato professionalizzante valida su tutto il territorio nazionale.

Roma, 10 febbraio 2006