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Alternanza scuola lavoro e regime assicurativo degli studenti: circolare dell’INAIL

Studenti assicurati durante le attività e nel percorso scuola-soggetto ospitante. Nessuna copertura per il percorso casa-soggetto ospitante. Accordo di partenariato INAIL – MIUR su corsi formazione in tema di sicurezza

23/11/2016
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L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con la circolare 44 del 21 novembre 2016 fornisce chiarimenti in merito ai criteri per la trattazione dei casi di infortunio (e ai connessi aspetti contributivi), relativi agli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola lavoro come ridefiniti dai commi da 33 a 43 della Legge 107/15.

Contesto normativo

In premessa, la circolare ricorda che gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, sono assicurati obbligatoriamente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali se svolgono le seguenti attività

  • esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
  • attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  • attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  • viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo

Resta escluso dalla tutela assicurativa l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.

La copertura antinfortunistica viene attuata

  • per gli studenti delle scuole statali: mediante la gestione per conto dello Stato. In questo caso per le scuole la tutela non comporta l’obbligo di versare il premio, ma solo quello di rimborsare all’INAIL gli importi delle prestazioni erogate dall’Istituto alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione
  • studenti delle scuole non statali: mediante il versamento di un premio speciale unitario

Regime assicurativo degli studenti impegnati in alternanza scuola-lavoro

In analogia alla normativa generale gli studenti in alternanza ricevono la copertura assicurativa per i rischi legati ad attività svolta in “ambienti di lavoro”. Per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo il luogo fisico del soggetto ospitante, ma, anche, “un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro”.

Gli studenti sono inoltre tutelati anche per gli eventuali infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il soggetto ospitante, “in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo.”

Invece non è prevista la tutela per l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione al soggetto ospitante e viceversa.

Denuncia dell’evento

Lo studente è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli al dirigente scolastico o ad altro soggetto stabilito nella convenzione tra scuola e soggetto ospitante.

Nel caso in cui lo studente dia notizia dell’infortunio esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l’evento occorso allo studente.

Ricevuta la comunicazione spetta al dirigente scolastico presentare la denuncia all’INAIL di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Prestazioni

L’INAIL eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro una serie di prestazioni di cui le più rilevanti sono indicate nella seguente tabella

Tipologia

Prestazioni

Prestazioni economiche

  • indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%
  • rendita per menomazioni di grado superiore al 16%
  • assegno per l’assistenza personale continuativa
  • integrazione della rendita
  • rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici.

Prestazioni sanitarie

  • prime cure ambulatoriali
  • accertamenti medico-legali

Prestazioni protesiche

  • fornitura di protesi, ortesi e ausili

Prestazioni riabilitative

Gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta.

Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 81/2008 agli studenti in alternanza è erogata la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall’art. 37 del medesimo decreto legislativo.

L’INAIL ha declinato un modello di riferimento finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

In attuazione di uno specifico accordo di partenariato sottoscritto tra MIUR e INAIL i percorsi verranno resi disponibili “in presenza” o in modalità e-learning.

Commento

La circolare dell’INAIL, che giunge con oltre un anno di ritardo rispetto all’avvio dei percorsi in alternanza così come ridefiniti dalla Legge 107/15, contribuisce a chiarire finalmente alcuni degli aspetti più controversi che le scuole hanno dovuto affrontare in totale solitudine.

Particolare attenzione deve essere posta alla tutela degli studenti durante gli spostamenti verso il soggetto ospitante. Come indicato in più occasioni dalla FLC CGIL, è opportuno evitare che gli studenti vadano direttamente dalle proprie abitazioni verso tale soggetto in quanto, non solo non vi è tutela assicurativa, ma, in caso di infortunio, è evidente che le famiglie potrebbero attivare contenziosi contro la scuola. Quindi per le attività “esterne” in alternanza, è opportuno che i ragazzi si rechino prima a scuola e successivamente si spostino verso il soggetto ospitante.

La circolare invece non fornisce indicazioni sulla tutela relativa alle parti del percorso in alternanza effettuate all’interno delle scuole e in caso di attività svolte all’estero.

Molto positiva è la notizia dell’accordo  di partenariato tra MIUR e INAIL per la realizzazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricordiamo che in questo anno di applicazione della Legge 107/15, si sono susseguite notizie e denunce di pacchetti formativi forniti a costi esorbitanti da singoli professionisti o società di consulenza, di corsi di formazione realizzati ammassando in un unico ambiente più classi, ecc. Si spera che l’accordo tra MIUR e INAIL che giunge con un anno di ritardo, possa, finalmente, mettere ordinare sulla materia, fornendo percorsi di qualità e realmente utili agli studenti e abbattendo o eliminando i costi per le scuole.

A tale proposito ricordiamo che negli istituti tecnici e professionali

  • la formazione alla sicurezza e al benessere nei luoghi di lavoro è una delle tematiche trasversali previste dagli ordinamenti
  • i contenuti delle Linee guida del triennio, che declinano tale tematica, sono coerenti con quanto previsto dall’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e ai successivi accordi tra Stato e Regioni
  • molti docenti, soprattutto delle materie tecnico scientifiche, possiedono i requisiti necessari per insegnare nei corsi per la sicurezza.

È, pertanto, consigliabile che le attività svolte durante le normali attività curriculari, con le eventuali curvature, vengano conteggiate nell’ambito del monte ore dedicato all’alternanza per la parte di formazione alla sicurezza di carattere generale.

Per i licei, premesso che gli i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione,  hanno i requisiti per poter realizzare i corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è consigliabile che le scuole in sede di progettazione del Piano per la formazione prevedano specifici interventi per far acquisire, almeno ad una parte del personale in servizio, i titoli necessari per poter successivamente realizzare i corsi sulla sicurezza per gli studenti.