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PON “Per la Scuola”. Quali procedure utilizzare per l’individuazione del personale impegnato nelle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE)

Obbligatoria la ricerca preliminare di professionalità interne alle istituzioni scolastiche.

20/09/2019
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L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività finanziate con le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) allocate nell’asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, rappresenta uno degli aspetti più delicati che le scuole devono affrontare nella realizzazione dei progetti, per le implicazioni di carattere pedagogico, professionale e organizzativo e per le connesse responsabilità di chi ha l’onere di attivare le procedure.

Sono sostanzialmente due le aree interessate dalle procedure di individuazione del personale:

Area formativa

Area gestionale

Area formativa

Premessa

Per la realizzazione dei singoli moduli formativi è necessaria la presenza di due figure: l’esperto e il tutor.

L’esperto

  • è un operatore della formazione
  • incaricato di realizzare l’offerta didattica
  • si occupa della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.

Ricordiamo che la partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.

Il tutor

  • facilita i processi di apprendimento degli allievi
  • collabora con gli esperti nella conduzione delle attività formative.

È indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.

Procedimento per il conferimento degli incarichi di “Esperto” e di “Tutor”

Il procedimento prevede preliminarmente e obbligatoriamente l’individuazione di personale interno alla istituzione scolastica. In caso di esito negativo si può ricorrere a personale esterno. Tutta la procedura deve essere conforme ai “principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.”

  1. Individuazione del personale docente interno

Modalità n.1) Attraverso un apposito avviso interno da pubblicare all’albo dell’istituto e sul sito internet istituzionale per almeno 7 giorni, è effettuata:

  • la ricognizione delle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo
  • la disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico.

L’avviso deve contenere criteri specifici e predeterminati di selezione.

Il personale docente interessato potrà presentare i titoli che documentano la coerenza di essi con la professionalità richiesta.

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.

Modalità n. 2). La designazione può avvenire anche sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata. In particolare, la designazione deve essere formalizzata con specifica delibera all’interno del verbale del Collegio dei docenti.

Qualora si ricorra a quest’ultima procedura, nell’avviso di convocazione dell’Organo Collegiale deve essere indicata, tra i punti all’ordine del giorno, la selezione e deliberazione di assegnazione di incarichi per i progetti autorizzati dall’Autorità di Gestione.

  1. Individuazione del personale esterno

Nel caso il procedimento di individuazione del personale docente interno abbia esito negativo, l’istituzione scolastica può individuare personale esterno attraverso due procedure alternative

  1. ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del CCNL Scuola 29/11/2007
  2. stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso di collaborazioni plurime è necessario che l’istituzione scolastica pubblichi uno specifico avviso sul proprio sito web nel quale siano definiti

  • le caratteristiche della risorsa professionale di cui si ha bisogno
  • i criteri di selezione.

Al tempo stesso è opportuno venga inoltrata alle altre Istituzioni Scolastiche una apposita comunicazione, al fine di rendere nota l’intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni.

Una volta accertata la presenza di docenti in possesso delle specifiche professionalità richieste e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio, è possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico.

In alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

A tali procedure possono partecipare

  • professionisti autonomi
  • dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni
  • dipendenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche

in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto.

In base alla graduatoria sarà individuato l’esperto con il quale l’istituzione scolastica stipulerà un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.

Se l’esperto è un pubblico dipendente occorrerà rispettare le disposizioni di cui all’art. 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Area gestionale

Per la realizzazione dei progetti è necessario il coinvolgimento di personale interno non destinato all’attività formativa, ossia

  • il Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e l’organizzazione,
  • il DSGA e il personale ATA per l’attuazione, la gestione amministrativo-contabile,
  • il referente per la valutazione, o altro personale di supporto se necessario.

Dirigente scolastico e DSGA

Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, in ragione del loro specifico ruolo, non necessitano di procedure di selezione.

Personale ATA

Personale interno

Per quanto riguarda il personale ATA è possibile emanare avviso interno da pubblicare all’albo dell’istituto e sul sito internet istituzionale per almeno 7 giorni, oppure la designazione può avvenire nell’ambito della proposta del Piano di lavoro annuale del DSGA approvato dal Dirigente Scolastico.

Personale esterno

Premesso che è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola (art. 43 comma 3 del DI 129/18), in mancanza di risorse interne all’Istituzione scolastica titolare del progetto è consentito avvalersi della collaborazione plurima di cui all’art. 57 del CCNL Scuola 29/11/2007.

Solo in via del tutto eccezionale, una volta esperite tutte le possibilità di coinvolgimento di personale appartenente all’istituzione scolastica, è possibile fare ricorso a supporto esterno con la precisazione che non è mai ammissibile l’intera esternalizzazione del servizio.

Avvisi che prevedono percorsi linguistici

Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua” e che documentino

  1. di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
  2. di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’istituzione scolastica può

  • reiterare l’avviso

oppure

  • fare ricorso ad esperti “non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

In mancanza di risorse interne “non madre lingua” con le caratteristiche sopra indicate, l’Istituzione scolastica dovrà selezionare il madre lingua attraverso un avviso ad evidenza pubblica mediante una delle seguenti tipologie:

  1. avviso a cui possono rispondere solo persone fisiche. In questo caso la valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire agli atti. In tale avviso dovranno essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i punteggi previsti.
  2. avviso a cui possono rispondere solo persone giuridiche (scuole di lingua, istituti linguistici, etc.). La comparazione avverrà secondo i criteri definiti dall’istituzione scolastica ed inseriti nell’avviso.

Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali

Nel caso di conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime, si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.

I compensi erogati agli esperti esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo.