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Decreto legge 36/22: le ulteriori disposizioni per l’attuazione delle misure del PNRR a titolarità del Ministero dell’istruzione

Istituito un contingente di 88 unità tra docenti, assistenti amministri e dirigenti presso l’Unità di missione. Le misure di semplificazione relative al PNRR si applicano anche ai programmi operativi nazionali (PON).

04/05/2022
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È entrato in vigore il 1° maggio 2022 il decreto legge 36 del 30 aprile 2022Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Il provvedimento ha rilevantissime ricadute su tutti i settori della conoscenza ed in particolare sulla scuola con la riforma del sistema di reclutamento e con l’introduzione per legge di meccanismi di incentivazione salariale che sono stati ampiamenti contestati dalla FLC CGIL.

Il decreto prevede specifiche misure per l’attuazione del PNRR a titolarità del Ministero dell’istruzione. Di seguito l’analisi di queste misure.

Dall’a.s. 2022/23 fino all’a.s. 2025/26 è individuato un contingente di docenti e assistenti amministrativi pari a 85 e un numero fino a un massimo di 3 dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto e le equipe formative territoriali rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.

Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Piano Nazionale Scuola Digitale

(art. 47 commi 1 e 5)

Le misure di semplificazione in materia di istruzione previste dall’art. 55 del DL 77/21 riguardano non solo gli investimenti previsti nell’ambito del PNRR ma anche le azioni ricomprese nell’ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l’istruzione.

(art. 47 comma 2)

Previste una serie di modifiche delle norme relative alle modalità attuative dell’investimento denominato “Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica” che rientra nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” del PNRR.

In particolare

  • i progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi anche in caso di assenza o inidoneità di idee e proposte progettuali pervenute per il concorso
  • sono incrementate le risorse per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la corresponsione dei premi
  • incrementate 2.340.000 a 2.640.000,00 euro per l'anno 2022 e da 9.861.360 a 11.486.360 euro le risorse prelevate dai fondi della Legge 440/97
  • al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell’istruzione.

(art. 47 comma 4)

Le risorse già utilizzate per progetti in essere di cui a una serie di fondi pluriennali sono vincolate, dall’annualità 2022 all’annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

(art. 47 comma 4)