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AFAM e Piano vaccinale COVID-19: fino al 24 febbraio le istituzioni devono inserire i dati del personale in servizio

Il Ministero invia una comunicazione urgente. Coinvolte tutte le istituzioni statali e non statali.

19/02/2021
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La legge di bilancio 2021 (in particolare l’art. 1 comma 457 della Legge 178/20) stabilisce che il Ministro della salute adotta con proprio decreto il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.

Il piano strategico è stato adottato con decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021 che, tra l’altro, individua, le categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali.

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Successivamente l’art. 3 del decreto legge 2/21 ha previsto l’istituzione di una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma sono affidate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, dott. Arcuri.

L’attuazione di tale disposizione è avvenuta con l’ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2021 del Commissario Straordinario. L’ordinanza stabilisce che l'anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema tessera sanitaria

a) acquisisce dalle amministrazioni e dagli enti interessati, statali e regionali, i dati necessari per predisporre gli elenchi degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili per le vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

b) si interconnette con i sistemi informativi vaccinali delle regioni e delle province autonome, al fine di rendere disponibili gli elenchi di rispettiva competenza, nonché le funzioni di verifica degli assistiti di regioni e province diverse per i quali occorre procedere alla prenotazione e alla somministrazione dei vaccini

c) rende disponibili all'Anagrafe nazionale vaccini gli elenchi per il monitoraggio dell'adesione alla campagna vaccinale;

d) rende disponibile i dati aggregati per la piattaforma nazionale di cui del decreto-legge n. 2 del 2021.

In ottemperanza all’Ordinanza del Commissario Straordinario è stato richiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca di trasmettere all’anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, i dati necessari per la predisposizione degli elenchi degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili per le vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

A tal fine il MUR con nota 2176 del 16 febbraio 2021 chiede a tutte le istituzioni afam di caricare sulla piattaforma https://afam.cineca.it/sito/istituzione.html, nella specifica sezione denominata “PIANO VACCINALE” in fase di predisposizione, i seguenti dati:

  • Per le istituzioni statali (Conservatori, Accademie di belle arti, Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, ISIA): nome, cognome, codice fiscale e qualifica (o incarico) del personale docente e non docente con contratto a tempo determinato o con incarico fuori organico, previa validazione dell’elenco (che sarà già visibile in piattaforma) del personale in servizio a tempo indeterminato. Per correzioni o integrazioni da apportare all’elenco del personale a tempo indeterminato, occorre scrivere a consulenzaafam@cineca.it;

  • Per gli ex Istituti Musicali Pareggiati e le Accademie legalmente riconosciute: nome, cognome, codice fiscale e qualifica (o incarico) del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato, determinato o con altra tipologia contrattuale

  • Per le istituzioni autorizzate ai sensi dell’art. 11 del dPR 212/2005: nome, cognome, codice fiscale e qualifica (o incarico) del personale docente e non docente afferente ai corsi di studio accreditati, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con altra tipologia contrattuale.

La piattaforma sarà aperta fino alle ore 15:00 di mercoledì 24 febbraio.

Successivi aggiornamenti relativi a personale che dovesse prendere servizio in data successiva al 24 febbraio, potranno essere caricati in piattaforma mercoledì 3 marzo e mercoledì 10 marzo, tra le ore 10:00 e le ore 17:00.

Segnaliamo infine che il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito alcune risposte nella sezione Faq coronavirus in merito al “Trattamento dei dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”. Particolarmente rilevanti sono le risposte alle prime due faq.

1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?

NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).

2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).